Sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi

L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:
− degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
− dell’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate ed ai Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione;
− del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.
L’IVASS mette in guardia i consumatori suggerendo di verificare nel sito dell’Istituto che:
• ove il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario, si tratti di un iscritto al RUI;
• in caso di richiesta di pagamento a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o conti bancari/postali (anche on-line), l’intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o del conto.
I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 – 14.30.
In ogni caso, l’IVASS richiama l’attenzione sulla circostanza che i siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che esercitano l’attività tramite internet devono sempre indicare:
a) i dati identificativi dell’intermediario;
b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.
Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Si invitano gli Organi di informazione a dare la massima diffusione al presente comunicato nell’interesse degli utenti.

Fonte: IVASS https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2018/ivcs113.pdf

FALSO SITO INTERNET PER LA VERIFICA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO

L’IVASS rende noto che è stata segnalata l’esistenza del predetto sito internet che offre la possibilità di verificare la copertura assicurativa r.c.auto, anche temporanea, dei veicoli.
Dai controlli effettuati è emerso che tale sito è stato impiegato per attestare falsamente l’autenticità di polizze contraffatte promosse e commercializzate tramite siti internet non riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico – RUI tenuto dall’IVASS.
Per avvalorare le informazioni nell’home page del sito appare un presunto copyright “ANIA Italia”. L’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ha formalmente disconosciuto la titolarità del sito.
Pertanto, l’IVASS ha chiesto l’urgente oscuramento del sito alle Autorità competenti.

Fonte IVASS: https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2018/ivcs107.pdf

Visti di conformità e deleghe di pagamento –Polizze R.C.P. dei ragionieri/ commercialisti

Di seguito una risoluzione che interessa le polizze dei ragionieri/ commercialisti. Le nuove polizze dovranno essere emesse tenendo conto della nuove disposizioni, mentre per quelle in vigore dovrà essere emessa apposita appendice di variazione.

Rimango a disposizione per qualsiasi motivo.

massimopapi@papiservizi.com

RISOLUZIONE N. 57/E
04/05/2017
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Visti di conformità e deleghe di pagamento – Articolo 3 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari. In particolare, il Legislatore, all’articolo 3 del citato decreto:
1. è intervenuto sull’articolo 1, comma 574, della L. n. 147 del 2013 (nonché sull’articolo 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78 del 2009):
a) rideterminando in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr. la circolare n. 28/E del 2014);
b) prevedendo che l’utilizzo improprio dei crediti in questione – ossia in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono, ovvero nelle ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati – ne comporti il recupero a mezzo atto di contestazione (disciplinato dall’articolo 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004) con relativi interessi e sanzioni;
2. ha integrato l’articolo 1, comma 422, della L. n. 311 del 2004, prevedendo che le somme dovute a seguito dell’atto di contestazione disciplinato dal richiamato comma 421 del medesimo articolo, non possano essere corrisposte tramite compensazione;
3. ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Poiché il D.L. n. 50 del 2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.
Al riguardo, si osserva che l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’articolo 67 del provvedimento in esame, a mente del quale «il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», ossia il 24 aprile 2017. Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali
previsti dall’ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. l’articolo 11 delle preleggi), se ne trae che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
Va da sé che, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Infine si fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)

Minacce cyber in continua evoluzione, assicurati con i Loyd’s di Londra

Colmare il divario: Assicurare il vostro business contro le minacce cyber in continua evoluzione

La nuova ricerca pubblicata dai Lloyd’s mostra che le aziende colpite da un attacco cyber potrebbero dover sostenere una spesa molto più alta di quella prevista o per la quale sono preparate.

Il rapporto, Closing the gap – insuring your business against evolving cyber threats, conferma che i costi a lungo termine come il danno reputazionale o le spese per le cause legali incrementano sensibilmente i costi immediati legati alle investigazioni forensi ed ai costi legali.

Pubblicato in collaborazione con KPMG e DAC Beachcroft, lo studio analizza le varie minacce cyber per settore e prende in esame i quattro fattori che guidano la complessità nell’approccio a questo grave rischio per le imprese che è in continua crescita ed evoluzione.

I leaders delle aziende dovrebbero consultare questo rapporto per:

  • verificare quali sono le minacce che hanno come obiettivo il vostro settore
  • comprendere quali sono i costi reali di un attacco cyber per la vostra azienda
  • scoprire quale sarà l’impatto dei nuovi cambiamenti legislativi sul vostro approccio alla sicurezza cyber
  • capire come l’assicurazione può ricoprire un ruolo importante nella vostra strategia volta alla mitigazione del rischio cyber
  • leggere le opinioni degli assicuratori dei Lloyd’s su come ridurre il rischio e, di conseguenza, il premio assicurativo.

Contrassegno assicurativo: dematerializzato

Niente più tagliando assicurativo sui parabrezza. Questa l’importante novità che dal 18 ottobre 2015 interessa gli automobilisti di tutta Italia. La dematerializzazione del contrassegno, introdotta dall’articolo 31 del decreto Liberalizzazioni del 2012 (a firma del governo Monti), ha l’obiettivo di contrastare la contraffazione delle assicurazioni. Secondo Ania (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) questo fenomeno ha assunto una piega sempre più preoccupante: sono infatti 3 milioni e mezzo i veicoli non assicurati.

Omicidio stradale: è legge !

Le misure – L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi:

· Chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.

· Sarà punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

· La pena può però aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere.

· E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni……..

Polizze RC auto gratuite se si acquista un’automobile: un regalo che può costare caro …

L’IVASS AVVERTE I CONSUMATORI

Si sta diffondendo nel mercato la pratica da parte di diverse case automobilistiche di offrire in omaggio polizze assicurative r.c. auto a chi acquista un’automobile nuova.

Ma attenzione: gli effetti possono essere dannosi per il consumatore.
Al termine del periodo di gratuità, a causa delle modalità con cui le polizze vengono offerte e delle loro caratteristiche, gli assicurati possono perdere i benefici, per sé e per i propri familiari, della classe di merito acquisita prima del l’offerta, compresi i benefici riconosciuti dalla Legge n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani), con notevole aumento dei premi successivi.
fonte: ivass