CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE (NON OPERATIVO)
In Italia, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viene indicato come promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento ovvero l’unica figura professionale che in rappresentanza di un intermediario abilitato, cioè di una banca, di una società di intermediazione mobiliare (SIM) o di una società di gestione del risparmio (SGR), può svolgere nei confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi d’investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario per il quale opera.
VISURA TRATTA DALL’ OCF
Nome: MASSIMO
Cognome: PAPI
Data Nascita: 06/05/1966
Luogo Nascita: ROMA (ROMA)
Sezione Territoriale: SEZIONE I – ROMA
Stato Attuale: CANCELLATO
Ultima data Iscrizione: 18/04/2000 con Delibera N° 12492
INTERMEDIARIO CORRENTE :
CANCELLATO
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Per effetto della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) in vigore dal 1° gennaio 2016 l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF) ha assunto la nuova denominazione di “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari” in breve “OCF”. In base alla stessa normativa l’appellativo “promotori finanziari” è stato modificato in “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.