Scuola Nautica

image_print

scuola-nautica

LA PATENTE NAUTICA

IMPORTANTI NOVITA’:

ELENCO UNICO NAZIONALE DEI QUESITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE (QUIZ E CARTEGGIO)

  • dal 13 maggio 2022 avremo un esame unico, con quesiti ministeriali sia per la patente nautica entro 12 miglia che per quella senza alcun limite dalla costa, un esame oggettivo e chiaro per tutti.

OBBLIGO DI 5 ORE CERTIFICATE DI PRATICA PRESSO UNA SCUOLA NAUTICA

  • è ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all’allegato D, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. L’esame si intende superato all’esito favorevole di entrambe le prove.

CONSENTITA UNA BOCCIATURA, O ALL’ESAME DI TEORIA O ALL’ESAME DI PRATICA (COME PER LA PATENTE B)

  • entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi almeno 30 giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo.

CONSENTITO IL RIPORTO DELL’ESAME DI TEORIA (COME PER LA PATENTE B)

  • il candidato che entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto l’idoneità alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è archiviata. Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la sola prova pratica.

STRUMENTI COMPENSATIVI PER I CANDIDATI DISLESSICI E PER I CANDIDATI ALLA PATENTE SPECIALE

  • I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C, nonché quelli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), all’atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono richiedere l’applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di esame (30% in più del tempo per lo svolgimento della prova oppure scelta della modalità dell’esame orale)

PROCEDURE “SNELLE” PER ABBREVIARE E FINALIZZARE L’ESAME

  • possibilità per il candidato, in sede di esame, di “convertire” la patente richiesta in una di categoria “inferiore”, causa mancato superamento di una singola prova. Esempi: a) all’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa, il candidato può richiedere di proseguire l’esame finalizzandolo al conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa sostenendo, a tale scopo, il quiz su elementi di carteggio ove non abbia in precedenza superato la prova di carteggio. b) ove non abbia superato il solo Quiz vela, in alternativa alla ripetizione della prova scritta, ha possibilità di proseguire l’esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore.

La patente nautica è obbligatoria quando:

  • la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 KW o a 40,8 CV (1 KW = 1,36 CV) o abbiano una cilindrata superiore a 750 c.c. se a carburazione a due tempi; superiore a 1000 c.c. se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta; superiore a 1300 c.c. se a carburazione a quattro tempi entrobordo; superiore a 2000 c.c., se diesel;
  • in ogni caso qualora la navigazione si svolga ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa;
  • per la condotta delle moto d’acqua, senza tener conto della potenza del motore;
  • per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Categorie previste

➡ Categoria A: la patente di categoria “A” abilita al comando e condotta di tutte le unità da diporto (a propulsione velica, mista ed a motore) fino a 24 metri per la navigazione entro 12 miglia dalla costa o senza limiti. A richiesta del candidato la patente di categoria “A” puo essere rilasciata per il comando e la condotta delle sole unità con propulsione a motore. Pertanto l’esame pratico si sosterrà con unità a motore.

➡ Categoria B: abilita al comando delle navi da diporto. Per poter sostenere l’esame, il candidato deve essere in possesso, da almeno tre anni, dell’abilitazione a vela per la navigazione senza limiti dalla costa.

➡ Categoria C: abilita alla direzione nautica delle unità da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri. Questo tipo di abilitazione è rivolta alle persone con limitazioni psicofisiche le quali dovranno rivolgersi ad una commissione medica per l’ottenimento della certificazione.

➡ Categoria D: Abilitazione speciale per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita’ da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita’, nonche’ prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneita’ psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione

Gli esami      (approfondisci DM 10.08.2021 esami nautica)

L’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico e consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da tenersi in giornate e con commissioni d’esame diverse secondo modalità di organizzazione proprie dell’ufficio competente. E’ ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all’allegato D, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. L’esame si intende superato all’esito favorevole di entrambe le prove.

Prova scritta

Abilitazioni Test d’esame
navigazione entro le 12 miglia dalla
costa, con abilitazione relativa alle
sole unita’ da diporto a motore
1. Quiz su elementi di carteggio nautico
2. Quiz base
navigazione entro le 12 miglia dalla
costa, con abilitazione relativa alle
unita’ da diporto a vela, a motore ed a
propulsione mista
1. Quiz su elementi di carteggio nautico
2. Quiz base
3. Quiz vela
navigazione senza alcun limite dalla
costa, con abilitazione alle sole unita’
da diporto a motore
1. prova di carteggio nautico
2. Quiz base (solo in assenza di
abilitazione entro le 12 miglia)
navigazione senza alcun limite dalla
costa, con abilitazione relativa alle
unita’ da diporto a vela, a motore ed a
propulsione mista
1. prova di carteggio nautico
2.Quiz base (solo in assenza di
abilitazione entro le 12 miglia)
3. Quiz vela

Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all’allegato C, nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno sedici risposte esatte
nel tempo massimo di trenta minuti.

Il Quiz su elementi di carteggio nautico è costituito da cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la cartografia elettronica di cui all’allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo  massimo di venti minuti.

Il Quiz vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela da individuarsi nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti.

La prova di carteggio nautico è costituita da quattro quesiti indipendenti. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti. Per lo svolgimento della prova, quale condizione di ammissibilità, il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto idrografico della marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d’esame all’atto dell’appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio.

Prova pratica

La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è svolta su unità di  lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Le unità utilizzate in sede d’esame devono anche essere iscritte nell’ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. E’ consentito l’utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro comunitario.

Estensione dell’abilitazione

1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore
possono estendere l’abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla
costa possono conseguire l’abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa,
sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma
d’esame previsto per l’abilitazione posseduta.

Età

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre
per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

  • 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
  • 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
  • 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa;

Chi rilascia le patenti

Entro 12 miglia dalla costa:
gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto;
– gli uffici provinciali della  MCTC.
Senza limiti:
le Capitanerie di porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.Le patenti per le navi da diporto sono rilasciate dalla Capitanerie di porto.

Rinnovo

La patente è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari che abbiano superato i 60 anni e anche a meno per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali.
Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.