Visti di conformità e deleghe di pagamento –Polizze R.C.P. dei ragionieri/ commercialisti

image_print

Di seguito una risoluzione che interessa le polizze dei ragionieri/ commercialisti. Le nuove polizze dovranno essere emesse tenendo conto della nuove disposizioni, mentre per quelle in vigore dovrà essere emessa apposita appendice di variazione.

Rimango a disposizione per qualsiasi motivo.

massimopapi@papiservizi.com

RISOLUZIONE N. 57/E
04/05/2017
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Visti di conformità e deleghe di pagamento – Articolo 3 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari. In particolare, il Legislatore, all’articolo 3 del citato decreto:
1. è intervenuto sull’articolo 1, comma 574, della L. n. 147 del 2013 (nonché sull’articolo 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78 del 2009):
a) rideterminando in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr. la circolare n. 28/E del 2014);
b) prevedendo che l’utilizzo improprio dei crediti in questione – ossia in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono, ovvero nelle ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati – ne comporti il recupero a mezzo atto di contestazione (disciplinato dall’articolo 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004) con relativi interessi e sanzioni;
2. ha integrato l’articolo 1, comma 422, della L. n. 311 del 2004, prevedendo che le somme dovute a seguito dell’atto di contestazione disciplinato dal richiamato comma 421 del medesimo articolo, non possano essere corrisposte tramite compensazione;
3. ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Poiché il D.L. n. 50 del 2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.
Al riguardo, si osserva che l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’articolo 67 del provvedimento in esame, a mente del quale «il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», ossia il 24 aprile 2017. Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali
previsti dall’ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. l’articolo 11 delle preleggi), se ne trae che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
Va da sé che, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Infine si fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)