C.Q.C.

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CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
TRASPORTO DI PERSONE

Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il “vecchio” certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc…). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio(privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

TRASPORTO DI MERCI

Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l’attività dell’impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell’attività dell’impresa. Ad esempio un’impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.).Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

ESAMI

Per ottenere la C.Q.C. occorre partecipare ad un corso di 280 ore suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche. Le lezioni giornaliere devono avere una durata non inferiore a 4 ore e non superiore ad 8 ore. L’esame consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera “V” o “F” a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. Fino alla completa predisposizione dei questionari d’esame lo stesso viene svolto con il metodo orale.

CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA

La C.Q.C. ha durata 5 anni, trascorsi i quali il titolare dovrà svolgere un corso di formazione periodica di 35 ore suddiviso in moduli di 7 ore ciascuno.

PERIODO TRANSITORIO

Tutti i conducenti, che posseggono l’abilitazione professionale di tipo KD, conseguita antecedentemente al 10/09/2008, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO PERSONE
Tutti i conducenti, che posseggono la patente “C” conseguita antecedentemente al 10/09/2009, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO MERCI
Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del  decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, n. 371 (G.U. n. 80 del 5.4.2007).

TARIFFE IN VIGORE DA DETERMINARE
L’allievo dovrà  fornire: da determinare
VALIDITA’ TARIFFA: 10 GIORNI DALLA DATA DI STAMPA –

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CHIUSI PER FERIE dal 14 al 20 agosto !

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CHIUSURA FERIE ESTIVE 2023
Vi informiamo che lo studio sarà chiuso per ferie dal 14 al 20  agosto.
Buone vacanze dal Team 
PAPI SERVIZI S.R.L.

ASSICURAZIONI:

è possibile pagare gli importi di rata anche attraverso bonifico bancario indicando gli estremi della polizza (numero, targa), attraverso le seguenti coordinate bancarie:

LLOYD ADRIATICO:
iban IT73F0832703270000000001346 intestato a PAPI SERVIZI S.R.L.
GENIALPIU’:
iban IT50O0358901600010570015482 intestato a Allianz Direct S.p.A.

La copertura assicurativa avverrà alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. E’ possibile esporre per un periodo massimo di cinque giorni, in luogo del contrassegno di assicurazione, l’attestazione di pagamento.

CONDOMINI:

Solo per problemi urgenti e improcastinabili i condomini possono rivolgersi ai fornitori presenti sul sito web condominiale www.miocondominio.eu

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