Nuovamente in vigore il riporto di teoria

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OGGETTO: Riporto dell’esame di teoria.
L’accentuata diminuzione di risorse organiche dell’Amministrazione, determinata da un più che decennale “turn over”, ha comportato, tra le altre difficoltà operative, una contrazione del numero delle sedute d’esame pratico per il conseguimento delle patenti di guida. Di conseguenza al fine di non penalizzare i candidati che hanno incontrato oggettive difficoltà nella fase di prenotazione ed effettuazione dell’esame pratico e che, nel caso di infruttuoso decorso del termine semestrale dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, a tutt’oggi devono sostenere nuovamente l’esame di teoria, si ritiene necessario che, alle condizioni inderogabilmente specificate nella presente circolare, l’esito positivo della prova di teoria venga trascritto sul nuovo “foglio rosa” .
La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell’arco di validità del secondo “foglio rosa”, il candidato dovrà ripetere la prova di teoria.
Si precisa inoltre che:
– l’istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l’ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
– il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall’art. 122 del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare all’obbligo di richiedere il riporto di teoria presentando la richiesta di un nuovo foglio rosa il giorno successivo alla scadenza semestrale della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida:
a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all’inserimento dell’ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all’inserimento dell’esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
– il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell’Ufficio) in cui è stato sostenuto l’esame di teoria;
– il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l’esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo “foglio rosa” per detta categoria di patente, non sarà
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possibile, riportare l’esame di teoria per la categoria A2 o A o B. E’ tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l’esame per la categoria A ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.
L’istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe -attualmente due versamenti di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001 – nonché da nuovo certificato medico, nel caso in cui quello presentato in allegato alla prima istanza, sia stato rilasciato antecedentemente a tre mesi).
Come previsto dall’art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell’esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l’esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa.
La procedura prevista dalla presente circolare entra in vigore a far data dal 7 marzo 2016.
firmato Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli