Bonus ristrutturazione anche per chi non ha redditi
I condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l’adozione di misure antisismiche di maggior rilievo, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Con i due provvedimenti pubblicati sul sito delle Entrate, l’Agenzia indica le modalità di cessione del credito d’imposta.
Con due separate risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, saranno istituiti i codici tributo per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24.
Per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del Dl n. 50 del 2017, che amplia la possibilità per i soggetti no tax area di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica, saranno emanate ulteriori istruzioni.
Chi può cedere il credito
I condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.
È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.
Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.
Come cedere il credito
Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.
fonte: il sole 24 ore